Negli ultimi 2 anni ci sono arrivate diverse richieste per aprire un sito di dropshipping. Alcune persone sapevano esattamente cosa volevano vendere, a chi e perché. Altre no: avevano sentito che “no zio, non puoi capire, con il dropshipping si guadagna bene e lo fai comodamente da casa“, magari da un video di qualche fuffa guru o da un corso online, e volevano semplicemente il sito, il prima possibile, per iniziare.
Questo articolo nasce soprattutto per la seconda categoria di persone, ma può essere utile anche alla prima. Non è una guida “come iniziare col dropshipping in 5 passi”. È l’elenco delle cose che conviene sapere prima di investire soldi nel sito, nella pubblicità e nei prodotti.
In sintesi: il sito è solo una parte del progetto. Prima di iniziare bisogna considerare il budget necessario per portare traffico e testare i prodotti, i margini reali dopo tutti i costi, i nuovi dazi sulle spedizioni extra-UE e gli obblighi che rimangono in capo al venditore anche quando il prodotto viene spedito direttamente dal fornitore al cliente.
Cosa significa fare dropshipping
Il modello è semplice. In pratica vendi un prodotto attraverso il tuo e-commerce, ma non lo tieni fisicamente in magazzino. Quando arriva un ordine, lo trasmetti a un fornitore, spesso tramite piattaforme internazionali, che spedisce direttamente il prodotto al cliente finale.
Il guadagno dovrebbe derivare dalla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e tutti i costi sostenuti per generare e gestire quella vendita. Ed è proprio quel dettaglio dei “tutti i costi” che spesso viene dimenticato.
A scanso di equivoci il dropshipping è un modello commerciale perfettamente legittimo e viene utilizzato anche da aziende strutturate. Il problema non è il dropshipping in sé, ma la distanza tra il modo in cui viene spesso raccontato online, cioé che servono pochi soldi per iniziare, nessun magazzino, margini elevati e attività quasi automatica, e quello che succede quando iniziano ad arrivare ordini, resi, costi pubblicitari e obblighi normativi.
Il conto che quasi nessuno fa prima, il budget pubblicitario
Un e-commerce WooCommerce, o un negozio realizzato con un’altra piattaforma, non inizia a vendere semplicemente perché è online. Serve traffico.
Se hai già un pubblico, un’attività conosciuta, una community, un buon posizionamento sui motori di ricerca o altri canali capaci di portare visitatori, puoi partire da una situazione favorevole. Chi apre da zero un negozio dropshipping, invece, molto spesso non ha nulla di tutto questo e utilizza la pubblicità online per capire velocemente se un prodotto interessa davvero al mercato.
Qui è importante chiarire una cosa: non esiste un budget pubblicitario minimo valido per qualsiasi progetto.
Il costo dipende dalla nicchia, dal prezzo del prodotto, dal pubblico che vuoi raggiungere, dal costo delle inserzioni, dalla qualità delle creatività e soprattutto dal tasso di conversione del sito.
Quello che bisogna mettere in conto è che i primi soldi investiti servono soprattutto a raccogliere dati. Alcune campagne funzioneranno, altre no, come è normale e fisiologico per tutte le campagne. Alcuni prodotti sembreranno promettenti e poi non venderanno. Altri potrebbero avere bisogno di prezzi, pagine prodotto o messaggi pubblicitari diversi.
Per questo un budget di qualche decina di euro “per provare” difficilmente permette di capire se un progetto sia realmente sostenibile. Un test serio può richiedere alcune centinaia di euro e, nei settori più competitivi o quando si testano più prodotti e creatività, il budget può salire rapidamente.
Ma attenzione a non classificarlo necessariamente come denaro sprecato: il test serve proprio a capire cosa non funziona prima di investirci ancora di più.
Il problema nasce quando tutto il budget disponibile viene utilizzato per realizzare il sito e non rimane nulla per portare potenziali clienti dentro quel sito.
I margini reali, non quelli dei corsi online dei fuffa guru da Dubai
Un errore molto comune è confondere il ricarico sul prodotto con il profitto. Per fare un esempio, se compri un prodotto dal fornitore a 4 euro e lo vendi a 20 euro, non significa che hai guadagnato 16 euro.
Da quei 16 euro possono ancora dover essere sottratti il costo della spedizione, la pubblicità necessaria per ottenere l’ordine, le commissioni del sistema di pagamento, eventuali applicazioni o servizi utilizzati dall’e-commerce, resi, rimborsi, assistenza clienti, costi doganali e imposizione fiscale.
Durante la fase iniziale è inoltre perfettamente possibile che alcune vendite abbiano un margine molto basso o addirittura negativo, perché stai ancora cercando di capire quali prodotti e quali campagne funzionano.
Per questo non esiste una percentuale di profitto “tipica” valida per tutti i negozi dropshipping.
Il numero importante non è quanto costa il prodotto rispetto al prezzo di vendita, ma quanto rimane realmente dopo aver attribuito alla singola vendita tutti i costi necessari per ottenerla e gestirla.
La novità che ha cambiato i conti: dazi doganali sui pacchi extra-UE
Questo è uno dei punti più importanti per chi sta valutando oggi il dropshipping con prodotti provenienti da Paesi extra-UE.
Fino al 30 giugno 2026 le spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro potevano beneficiare della franchigia dai dazi doganali. L’IVA, invece, era già dovuta indipendentemente da questa soglia.
Dal 1° luglio 2026, con il Regolamento (UE) 2026/382, la situazione è cambiata. Per le spedizioni di basso valore interessate dalla nuova disciplina è stato introdotto, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo.
La distinzione è importante: si parla di 3 euro per articolo, non semplicemente di 3 euro per pacco. Cambia parecchio, no?
A questo si affianca una misura italiana distinta. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un contributo amministrativo nazionale di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Questo contributo non è però ancora operativo alla data di pubblicazione di questo articolo: dopo diversi rinvii, il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 ne ha spostato l’applicazione al 1° dicembre 2026.
Sono quindi due costi diversi:
3 euro di dazio UE per articolo, già applicabile dal 1° luglio 2026 secondo le condizioni previste dalla normativa;
2 euro di contributo italiano per spedizione, la cui applicazione è prevista dal 1° dicembre 2026.
Non vanno sommati automaticamente parlando di “5 euro per articolo”, perché utilizzano due basi di calcolo differenti.
Su un prodotto acquistato dal fornitore a 3 o 4 euro, tuttavia, anche un costo doganale aggiuntivo di pochi euro può modificare in modo importante il margine finale.
La riforma europea nasce anche dall’enorme crescita delle spedizioni e-commerce di basso valore e dall’esigenza di rafforzare controlli, sicurezza dei prodotti e concorrenza nel mercato europeo.
Questo non significa che comprare da fornitori cinesi o extra-UE sia diventato impossibile. Significa semplicemente che i conti utilizzati qualche anno fa non possono essere riutilizzati oggi senza essere aggiornati.
Anche se non tocchi il prodotto, resti tu il venditore
Una delle convinzioni più pericolose sul dropshipping è che, siccome la spedizione viene effettuata dal fornitore, sia quest’ultimo a dover rispondere al cliente in caso di problemi.
Nel normale rapporto di dropshipping non funziona così però. Se il consumatore acquista dal tuo e-commerce e conclude il contratto di vendita con la tua attività, sei tu il venditore nei suoi confronti.
Questo significa che rimangono applicabili gli obblighi previsti per le vendite online ai consumatori, tra cui il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e la garanzia legale di conformità.
In generale, negli acquisti online il consumatore dispone di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, salvo le eccezioni previste dalla normativa, mentre per i beni di consumo è prevista una garanzia legale minima di due anni.
Il fatto che il prodotto si trovi dall’altra parte del mondo non elimina questi diritti. Semmai rende più complicato gestirli.
Se un cliente chiede di restituire un prodotto, chi organizza il reso? Dove deve essere spedito? Quanto costa? Cosa succede se il fornitore non collabora? Se il prodotto non arriva o arriva difettoso, chi risponde al cliente?
Sono problemi che devi risolvere tu nei confronti del consumatore, salvo poi rivalerti sul fornitore sulla base degli accordi commerciali che hai con lui.
Dal 27 settembre 2026 si aggiungono inoltre i nuovi obblighi informativi collegati alla garanzia legale, tra cui l’avviso armonizzato previsto dalla normativa europea e recepito in Italia, insieme alle nuove disposizioni destinate a contrastare pratiche commerciali e dichiarazioni ambientali ingannevoli.
Anche un negozio in dropshipping deve quindi rispettare queste regole come qualsiasi altro e-commerce B2C.
La nomina della Persona Responsabile GPSR
C’è poi un altro aspetto particolarmente importante per chi vende prodotti provenienti da Paesi extra-UE: il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, conosciuto come GPSR e applicabile dal 13 dicembre 2024.
Per i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea deve esserci una Persona Responsabile stabilita nell’UE.
Attenzione però: questo non significa che il venditore dropshipping diventi automaticamente la Persona Responsabile in qualsiasi situazione.
Il ruolo dipende dalla struttura concreta della filiera. Può essere, ad esempio, l’importatore stabilito nell’UE, un rappresentante autorizzato o, in determinate circostanze, un fornitore di servizi di logistica.
Se nella tua organizzazione sei tu a operare come importatore, questo ruolo può quindi ricadere sulla tua attività.
La cosa importante è un’altra: prima di mettere il prodotto in vendita devi sapere chi è la Persona Responsabile. Il GPSR richiede inoltre che nelle offerte di vendita online siano mostrate in modo chiaro informazioni come:
- il nome e i dati di contatto del fabbricante;
- se il fabbricante non è stabilito nell’UE, il nome e i dati di contatto della Persona Responsabile nell’Unione;
- le informazioni necessarie a identificare il prodotto;
- le eventuali avvertenze e informazioni di sicurezza previste per quel prodotto.
Questo rende evidente un problema tipico del dropshipping improvvisato: non sempre basta prendere una fotografia e una descrizione dal catalogo del fornitore e copiarle dentro WooCommerce.
Prima bisogna verificare che il prodotto possa essere legalmente commercializzato nel mercato europeo e che siano disponibili le informazioni necessarie.
Partita IVA e requisiti minimi
Se stai aprendo un vero e-commerce con l’obiettivo di vendere prodotti in modo stabile e organizzato, stai avviando un’attività d’impresa.
La Partita IVA è quindi soltanto uno degli elementi da considerare.
In Italia, l’avvio di un’attività di commercio elettronico può comportare anche l’iscrizione al Registro delle Imprese, gli adempimenti previdenziali e la presentazione della SCIA al SUAP competente attraverso le procedure previste per l’avvio dell’attività.
I requisiti precisi dipendono dalla forma dell’impresa, dalla tipologia di prodotti venduti e dal caso concreto. Alcune categorie di prodotti possono inoltre essere soggette a normative e adempimenti specifici.
Per questo la parte fiscale e amministrativa va verificata con un commercialista o con un professionista competente prima di aprire il negozio e iniziare a incassare ordini.
La logica del “inizio e poi vediamo se devo aprire la Partita IVA” non è un buon piano per un e-commerce progettato fin dall’inizio per effettuare vendite continuative.
Un esempio concreto
Immaginiamo Michelangelo, che ci scrive perché vuole un sito dropshipping “per vendere un po’ di tutto”. Non ha ancora deciso esattamente quali prodotti proporre. Ha visto un video di Gian Pippo da Dubai che gli garantiva di guadagnare 3.000 euro al mese lavorando poche ore al giorno da casa e vuole partire subito.
Prima di preventivare il sito, a Michelangelo facciamo alcune domande.
- Ha individuato una nicchia o dei prodotti precisi e sa da dove verranno spediti?
- Ha previsto un budget separato per portare traffico al sito e testare i prodotti?
- Ha calcolato il margine dopo pubblicità, spedizioni, commissioni, dazi ed eventuali resi?
- Sa chi è il fabbricante e, quando necessario, chi è la Persona Responsabile del prodotto nell’Unione Europea?
- Ha pensato a cosa succederà quando un cliente chiederà un reso, segnalerà un prodotto difettoso o non riceverà la spedizione?
Se le risposte sono “non lo so“, “pensavo bastasse aprire il sito” e “pensavo se ne occupasse il fornitore“, non significa necessariamente che dobbiamo rifiutare il progetto. Significa che prima di costruire l’e-commerce bisogna fermarsi e fare i conti.
A volte, dopo averli fatti, l’idea rimane valida. Altre volte si cambia prodotto, si sceglie un fornitore con magazzino europeo o si decide che il dropshipping non è il modello giusto.
Ed è comunque meglio scoprirlo prima di aver speso soldi. Per noi fornitori del servizio e per i committenti.
Quando ha senso, e quando no fare dropshipping?
Il dropshipping può avere senso quando esiste una nicchia precisa, sono stati selezionati fornitori affidabili, i margini sono stati calcolati considerando tutti i costi e c’è un budget realistico per acquisire clienti e testare il mercato. Può essere utile anche per validare alcuni prodotti senza immobilizzare immediatamente capitale in un grande magazzino.
Ha molto meno senso quando l’intero progetto consiste in “apro un sito e vedo cosa vende“, senza un pubblico, senza budget marketing, senza aver controllato da dove arrivano i prodotti e senza conoscere gli obblighi che derivano dal venderli.
In quel caso il problema non è WooCommerce, Shopify o il tema grafico scelto, ma il modello di business.
Un sito può essere tecnicamente perfetto e non ricevere comunque un singolo ordine se nessuno lo visita, se il prodotto non interessa o se il costo necessario per acquisire un cliente è superiore al margine disponibile.
Domande frequenti sul dropshipping
Quanto costa davvero aprire un sito di dropshipping?
Non esiste una cifra valida per tutti. Oltre alla realizzazione dell’e-commerce bisogna considerare dominio e servizi tecnici, eventuali strumenti esterni, sistemi di pagamento, pubblicità, creatività, gestione dei resi e tutti i costi legati ai prodotti e alla loro importazione. Il budget per portare traffico e testare il mercato dovrebbe essere considerato separatamente dal costo del sito.
I dazi doganali del 2026 riguardano tutti i fornitori o solo quelli extra-UE?
La nuova disciplina riguarda le importazioni di merci provenienti da Paesi extra-UE nelle condizioni previste dalla normativa. Non conta soltanto il Paese in cui ha sede il sito o la piattaforma da cui acquisti: è importante capire da dove viene effettivamente spedita e importata la merce. Un prodotto già presente in un magazzino all’interno dell’Unione Europea si trova in una situazione diversa rispetto allo stesso prodotto spedito direttamente dalla Cina al cliente italiano.
Se il fornitore sbaglia la spedizione, è lui il responsabile verso il cliente?
Se il cliente ha acquistato dal tuo e-commerce e il contratto di vendita è con la tua attività, sei tu a dover gestire il problema nei suoi confronti. Gli eventuali accordi o contestazioni con il fornitore riguardano il rapporto commerciale tra voi e non cancellano i diritti del consumatore verso il venditore.
Serve per forza la Partita IVA per iniziare?
Sì. Per un’attività di e-commerce organizzata e continuativa sì, senza dubbio. Non si tratta normalmente di una semplice vendita occasionale tra privati. La Partita IVA, inoltre, non è l’unico adempimento da considerare. Vanno valutati anche iscrizione dell’impresa, posizione previdenziale, SCIA e gli eventuali requisiti specifici relativi ai prodotti venduti.
Conviene ancora fare dropshipping da fornitori cinesi nel 2026?
Può ancora essere un modello sostenibile, ma non è possibile rispondere senza conoscere prodotto, prezzo, fornitore e struttura dei costi.
Dal 1° luglio 2026 bisogna considerare il nuovo dazio doganale UE di 3 euro per articolo nelle spedizioni interessate dalla normativa. Dal 1° dicembre 2026 è inoltre prevista in Italia l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro per spedizione extra-UE fino a 150 euro.
Su prodotti con un costo unitario molto basso questi importi possono incidere in maniera rilevante sul margine. Per questo oggi è ancora più importante fare i calcoli prima di scegliere il catalogo da vendere.
Fonti esterne citate e verificate:
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2026/382 sul dazio doganale temporaneo per le spedizioni di modico valore
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: novità dal 1° luglio 2026
- Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, art. 4 — differimento al 1° dicembre 2026 del contributo italiano di 2 euro per spedizione extra-UE fino a 150 euro
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR)
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 sull’avviso armonizzato relativo alla garanzia legale
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità armonizzata





